Niente licenziamento se non è previsto dal CCNL
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25047 pubblicata l'11 dicembre 2015, ha condannato un'azienda alla reintegra del lavoratore, nonché al pagamento delle retribuzioni arretrate, perché l'addebito contestato a fondamento del licenziamento per giusta causa non rientrava e non era riconducibile alle condotte passibili di tale sanzione previste dal CCNL. L'azienda sosteneva comunque la liceità del licenziamento perché il fatto contestato sussiste: i giudici della Suprema Corte hanno però precisato che non possono trovare applicazione le disposizioni sostanziali di cui all'articolo 18 post Legge n. 92/2012, in quanto il licenziamento è avvenuto prima dell'entrata in vigore della norma e, senza indicazioni contrarie, non può valere un principio di retroattività.