Contratto a tempo determinato e attività stagionali
Il Ministero del Lavoro, in risposta all'istanza d'Interpello n. 15 del 20 maggio 2016 avanzata dall'Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo, ha fornito alcune indicazioni sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato (artt. 19 e ss. del D.Lgs n. 81/2015), con riferimento allo svolgimento di attività stagionali e alla non applicazione delle disposizioni in tema di:intervalli temporali nel caso di successione di contratti a termine;durata massima di 36 mesi dei rapporti a tempo determinato intercorsi tra le stesse parti;limitazioni quantitative.In particolare, viene chiarito che il dettato legislativo continua a demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare ulteriori ipotesi, rispetto a quella già previste come stagionali ex DPR n. 1525/1963, per cui non valgono i suddetti limiti. Nell'ambito di tali ipotesi rientrano anche le attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi conclusi sotto la vigenza del D.Lgs n. 368/2001.