Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione dell'articolo 22, comma 11, del D.Lgs n. 286/1998 (TU immigrazione), che disciplina il rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri in attesa di occupazione.In particolare, il Ministero ha chiarito che:la norma in esame (art. 22, comma 11) prevede esclusivamente un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione ('non inferiore ad un anno'). Di conseguenza, è possibile che il lavoratore interessato richieda il rinnovo di tale titolo nelle annualità successive alla prima concessione;ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.