Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 26 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 28 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 59 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Detrazione per interventi di recupero edilizio e sisma bonus: bozza Finanziaria 2017

Come noto, recentemente il Consiglio dei ministri ha approvato il Disegno di Legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di Stabilità 2017).Tra le novità, il Disegno di Legge prevede la proroga della detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016, ossia 50% della spesa nel limite massimo pari ad euro 96.000.È inoltre prevista la revisione della detrazione per gli interventi in zone sismiche. In particolare, a seguito delle modifiche, l'art. 16, D.L. n. 63/2013 prevede che: è riconosciuta la detrazione del 50% nel limite di euro 96.000 da ripartire in 5 quote, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relative ad edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) riferiti a costruzioni abitative e ad attività produttive (comma 1-bis);la detrazione in esame è estesa anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3 (nuovo comma 1-ter);qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai sopracitati punti (commi 1-bis e 1-ter) derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio (nuovo comma 1-quater): Qualora tali interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% (una classe di rischio inferiore) e all'85% (due classi di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari ad euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Anche in tali casi, è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la possibilità di cedere successivamente tale credito;a decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per la classificazione e verifica sismica (nuovo comma 1-sexies).

Condividi questa news