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L'indennità tra recesso e reintegra non è dovuta se il danno non sussiste

Con la Sentenza n. 23731 pubblicata il 22 novembre 2016 la Corte di Cassazione entra nel merito dell'indennizzabilità del danno a copertura del periodo che intercorre tra il recesso e la reintegra del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.Nello specifico la Suprema Corte ha ricordato che, sebbene l'indennità per licenziamento illegittimo pari a cinque mensilità sia in ogni caso dovuta, l'ulteriore indennità risarcitoria per le retribuzioni perse tra recesso e reintegra va corrisposta solo qualora realmente sussista il danno per il lavoratore: il datore che provi l'insussistenza di tale danno è quindi esonerato dall'ulteriore corresponsione di indennizzo.

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