Non si può escludere a priori la responsabilità del datore per la morte del dipendente se questi fumava
In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione ha sentenziato che non si può escludere a priori la responsabilità del datore di lavoro per la morte per un tumore dell'operaio che lavorava in uno stabilimento ove era accertata la presenza di fumi cancerogeni, solo perché questi era uso al tabagismo.I periti si sono limitati a non poter escludere il tabagismo quale potenziale causa o concausa del tumore e il giudice di secondo grado ha recepito tale perizia assolvendo il datore di lavoro: la Suprema Corte con la Sentenza n. 4888 pubblicata il 2 febbraio 2015, ha rinviato la causa in secondo grado, affermando che è il giudice a dover valutare l'effettiva potenziale concausa del vizio del tabagismo sulla base dei coefficienti di probabilità statistici del caso e della relazione dei periti, per poi trarre le conclusioni del caso.