Collocamento obbligatorio: in caso di avvio al lavoro la mancata assunzione dà diritto al risarcimento del danno
In materia di collocamento obbligatorio, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora il datore di lavoro proceda ad avviare al lavoro il dipendente iscritto nelle apposite liste di assunzione obbligatoria, la successiva mancata assunzione del prestatore comporta il diritto per quest'ultimo al risarcimento.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2383 del 9 febbraio 2015, ha precisato che la somma da riconoscere al lavoratore dovrà corrispondere alle retribuzioni che sarebbero spettate allo stesso in caso di assunzione, rimanendo a carico del datore l'eventuale prova in tema di aliunde perceptum o di negligenza nella ricerca di altra occupazione.