Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 26 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 28 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 59 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Ambito di applicazione della NASpI: i chiarimenti del Ministero

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 13 del 24 aprile 2015, fornisce indicazioni in merito all'ambito di applicazione della nuova NASpI (art. 3 del D.Lgs n. 22/2015), ricordando che l'indennità NASpI, oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell'occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a seguito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge n. 604/1966 (introdotta dall'art. 1, comma 40 della Legge. n. 92/2012).Il Ministero evidenzia che appare conforme al dettato normativo considerare tra le ipotesi che danno diritto al riconoscimento della NASpI anche le ipotesi di licenziamento disciplinare e le ipotesi di licenziamento, a seguito di accettazione all'offerta di conciliazione 'agevolata' introdotta dall'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.

Condividi questa news