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Licenziamento per giustificato motivo in base agli elementi esistenti al momento del recesso

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore, per riassetto organizzativo della società, in quanto avvenuto sulla base di circostanze già trascorse.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 13116 del 24 giugno 2015, ha chiarito che la valutazione circa la genuina sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, per ragioni concernenti l'attività produttiva (ex art. 3 della Legge n. 604/1966), va effettuata considerando gli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve fondarsi su circostanze realmente esistenti in quel momento e non svoltesi ormai da molto tempo.

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