Mod. 730 rettificativo con sanzione ridotta per CAF/professionisti entro il 10 novembre: Risoluzione
Come noto, l'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2015 è intervenuto modificando la disciplina delle sanzioni applicabile in caso di rilascio di visto di conformità, ovvero asseverazione, infedele o errata da parte di CAF e professionisti abilitati.In particolare, è stato previsto che i soggetti che rientrano nella casistica in esame, se provvedono, entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata commessa la violazione, a trasmettere la dichiarazione rettificativa del contribuente, hanno la possibilità di versare, entro la stessa data, una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997 (1/8 del 30% ovvero 3,75%).Per il versamento di tali somme è necessario indicare nel Mod. F24 il codice tributo '8925' istituito con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 388/2007.Inoltre, per la corretta identificazione nel Mod. F24 del contribuente intestatario della dichiarazione oggetto dell'errato visto di conformità, con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 30 luglio 2015, n. 69, è stato attivato il codice '73' denominato 'Contribuente'.Unitamente al nuovo codice '73', va riportato nel campo 'Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare' il codice fiscale del contribuente.