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Fatturazione e regime fiscale dei compensi da versare ai medici: Risoluzione

Con Risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito all'INPS il regime fiscale da applicare ai compensi versati ad un professionista.Nel documento di prassi viene analizzato il caso di un medico dipendente di una ASL in rapporto esclusivo, che ha svolto l'attività di consulente tecnico d'ufficio.In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha precisato che per un corretto inquadramento fiscale dei compensi, il soggetto erogatore deve verificare se la prestazione medico – legale svolta sia resa:nell'ambito di un procedimento penale: in tal caso, l'attività costituisce esercizio di una pubblica funzione e il trattamento fiscale va determinato ex art. 50, comma 1, lettera f), TUIR (indennità, gettoni di presenza, etc). Solo se detta attività è svolta nell'esercizio d'impresa/lavoro autonomo assume rilevanza ai fini IVA, con la conseguenza che la prestazione è assoggettata al tributo e deve essere documentata con fattura elettronica;per finalità assicurative, amministrative e simili: in questo caso, se l'attività di consulenza è svolta con carattere di:abitualità, il reddito va assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR con la conseguente applicabilità della disciplina dell'art 54, TUIR che implica l'obbligo di fatturazione elettronica (se chi eroga i compensi è qualificato come PA);occasionalità, i relativi redditi onorari vanno qualificati come redditi diversi ex art. 67,comma 1, lett. l), TUIR e sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

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