Niente bollo sull'autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda elettorale: Risoluzione
Con Risoluzione 23 ottobre 2015, n. 91, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, dell'autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo collegi degli Ordini professionali.In particolare, è stato precisato che:l'art. 1, comma 1, Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 642/1972, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo (16 euro per ogni foglio) per gli 'Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi'invece, l'art. 1, Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972, in deroga a quanto dispone il sopracitato art. 1, comma 1, Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 642/1972, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli '
atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale'.In merito a tale aspetto, l'Agenzia delle Entrate si è espressa affermando che la citata esenzione è applicabile anche alle autentiche di firma effettuate ai sensi dell'articolo 14, L. n. 53/1990, in quanto tale disposizione è volta a garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del procedimento elettorale.