Art bonus fruibile anche senza trasferimenti di denaro diretti: Risoluzione
Con Risoluzione 15 ottobre 2015, n. 87 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fondazioni bancarie possono fruire dell'Art bonus di cui all'articolo 1, comma 1, D.L. n. 83/2014 anche nel caso in cui si facciano carico esclusivo dell'esecuzione di progetti di restauro e valorizzazione dei beni culturali, inclusi i relativi oneri finanziari e organizzativi, senza trasferire direttamente somme di denaro all'ente pubblico territoriale.In questo caso non viene infatti meno il requisito della liberalità, in quanto le somme sono predeterminate a monte nei protocolli d'intesa siglati tra le parti.