Caparra incassata per la compravendita non perfezionata soggetta a IRPEF
Con Sentenza 31 maggio 2016, n. 11307, la Corte di Cassazione ha stabilito che la caparra stabilita nel preliminare di compravendita incassata dal promissario venditore è imponibile in quanto la prestazione principale, rimasta ineseguita, avrebbe costituito reddito ai sensi dell'articolo 67, comma 1, TUIR.In particolare, i giudici hanno evidenziato la natura risarcitoria della caparra incassata dal promissario venditore per inadempimento della parte promissaria acquirente e di conseguenza hanno stabilito l'assoggettamento della somma ad IRPEF come plusvalenza imponibile.