Dipendente reintegrato per mancata soppressione del posto di lavoro
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente, le cui mansioni non vengono soppresse ma trasferite su un libero professionista, che opera in regime di mono-committenza per la società. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 24983 del 6 dicembre 2016, ha confermato l'insussistenza della situazione di crisi economica dedotta dalla società come motivo del recesso, nonché l'inesistenza della soppressione del posto di lavoro, dal momento che l'attività svolta dal lavoratore è stata attribuita ad una terza persona.