Illegittimo il licenziamento del lavoratore in infortunio se si allontana dall'abitazione per attività private
Il lavoratore assente per infortunio che si dovesse allontanare dall'abitazione per svolgere attività private e personali non può essere licenziato dal datore di lavoro, a meno che tali attività non pregiudichino o ritardino la guarigione e pertanto il rientro al lavoro dello stesso.Con la Sentenza n. 22726 pubblicata il 9 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha così confermato l'illegittimità del licenziamento operato dall'azienda, in quanto gli impegni personali che avevano portato il lavoratore ad allontanarsi dalla propria abitazione non erano assimilabili ad un'attività lavorativa e, per di più, tali attività sono state giudicate compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, escludendo che le stesse avessero in qualche modo ritardato la guarigione.