Legittimo riconoscere l'indennità di mobilità o di disoccupazione edile al termine di un contratto di solidarietà difensivo
L'INPS, nel Messaggio n. 2526 del 13 aprile 2015, chiarisce che è legittimo riconoscere il trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia e l'indennità di mobilità a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, al termine di un periodo in cui vigeva un contratto di solidarietà difensivo ai sensi della Legge n. 863/1984.L'Istituto osserva al riguardo che vi è una equiparazione del trattamento di integrazione salariale corrisposto nell'ambito del contratto di solidarietà difensivo a quello corrisposto nell'ambito della CIGS.