Licenziamento: obbligo di fedeltà e dovere di diligenza limitati al ruolo del lavoratore e ai comportamenti connessi alla prestazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1978 pubblicata il 2 febbraio 2016, intervenendo in un caso di licenziamento per giusta causa per presunta violazione dell'obbligo di fedeltà ex articolo 2105 del codice civile e del dovere di diligenza ex articolo 2104, ha stabilito che tale obbligo è escluso qualora quanto addebitato al lavoratore riguardi un comportamento che non rientra nelle prestazioni dovute per contratto, ma anzi riguarda responsabilità e poteri di controllo superiori a quelli affidati al lavoratore stesso.I giudici della Corte Suprema accolgono quindi il ricorso del lavoratore, affermando che 'il dovere di diligenza del prestatore di lavoro [
] trova il proprio centro e il proprio essenziale limite nella prestazione contrattualmente dovuta, la natura di questa e l'interesse dell'impresa': pertanto, vi sono compresi i soli comportamenti connessi al proficuo inserimento nell'attività lavorativa dell'impresa. Avendo ritenuto esclusi da tale obbligo i comportamenti messi in atto dal lavoratore, pertanto, la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento.