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Mancata fruizione dei riposi per allattamento e sanzionabilità del datore di lavoro: interpello del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con l'Interpello n. 23 del 24 settembre 2015, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 39 del D.Lgs n. 151/2001 riguardante la fruizione da parte della lavoratrice madre dei riposi giornalieri (c.d allattamento). In particolare viene chiesto se, qualora la lavoratrice madre, pur avendo già inoltrato al datore di lavoro la relativa richiesta, non usufruisca dei predetti riposi, spontaneamente o per proprie esigenze, il datore di lavoro sia sanzionabile ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n. 151/2001.A riguardo il Ministero chiarisce che in tal caso 'non sembra ravvisabile la violazione dell'art. 39 e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata' tuttavia resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventuali verifiche 'in ordine alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice'.

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