No al recesso collettivo per mancata comunicazione contestuale al lavoratore
In materia di mobilità, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del licenziamento quando la comunicazione agli uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali non è contestuale a quella effettuata nei confronti del dipendente. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 157 dell'8 gennaio 2016, respingendo il ricorso di un'azienda che aveva attuato un recesso collettivo senza il rispetto delle formalità di legge, ha sottolineato che la contestualità delle comunicazioni permette di rendere controllabile dalle associazioni di categoria, oltre che dagli uffici pubblici competenti, la corretta applicazione della procedura in merito ai criteri di scelta per la collocazione in mobilità. Tale possibilità di controllo, infatti, costituisce un indispensabile presupposto per la tutela giurisdizionale spettante al singolo lavoratore.