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Part time senza indicazione dell'orario: trasformazione a full time non automatica

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4229 del 3 marzo 2016, ha stabilito che la mancata indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale nel contratto di lavoro, in presenza di un orario settimanale pari sempre a 20 ore svolte in turni variabili, non comporta la trasformazione automatica del rapporto in un contratto a tempo pieno. Né, di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le ore di 'disponibilità' in attesa della collocazione dei turni.I giudici della Corte Suprema hanno spiegato che 'la mancata predeterminazione di un orario rigido non comporta l'automatica trasformazione del rapporto part time in rapporto a tempo pieno, né la nullità della clausola relativa all'orario di lavoro si estende all'intero contratto, a meno che non si provi che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità; ne consegue che, in tale ipotesi, deve ritenersi perdurante il rapporto di lavoro part time, sia pure senza specificazione dell'orario rigido.'

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