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Riduzione aliquota IRES: Legge di Stabilità 2016

Tra le novità, contenute nel Disegno di Legge della c.d. Legge di Stabilità 2016, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri, è prevista la riduzione graduale dell'aliquota IRES:al 24,5%: dall'1 gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;al 24%: dall'1 gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.L'applicazione della nuova percentuale per il 2016 è subordinata al riconoscimento, da parte dell'UE, dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.Conseguentemente:è rivista anche la misura della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/73 nelle seguenti misure:è demandata ad un apposito DM la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali. Al fine di evitare che tali modifiche comportino l'aumento della quota imponibile per i soggetti di cui all'art. 5, TUIR (società di persone e soggetti equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione con riferimento a detti soggetti.

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