Ipotesi di ricorso al lavoro intermittente: resta valido l'elenco di attività fornito dal R.D. n. 2657/1923
Con Nota prot. n. 37/0005396 del 21 marzo 2016, il Ministero del Lavoro, in risposta ad uno specifico quesito avanzato da Federalberghi, conferma che, ai fini del ricorso al lavoro intermittente sulla base di ipotesi oggettive, pertanto sulla base di attività individuate dalla contrattazione collettiva e, in mancanza, da specifico decreto ministeriale, rimane valido l'elenco di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 cui fa esplicito rinvio il DM 23 ottobre 2004.