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Niente sanzione per il rifiuto di lavorare nella festività infrasettimanale

Secondo la Corte di Cassazione il dipendente che rifiuta di prestare servizio nel giorno di festività infrasettimanale (ad esempio Immacolata Concezione, Epifania, Festa della Liberazione, Festa dei lavoratori) non è passibile di alcuna sanzione disciplinare, in quanto sussiste un diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dall'attività lavorativa e soltanto mediante un accordo fra le parti la rinuncia al riposo è da ritenersi valida e non per decisione unilaterale del datore.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16592 del 7 agosto 2015, ha precisato che non esiste un obbligo generale per i lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni previsti come ricorrenze civili o religiose e sono da considerarsi nulle le eventuali clausole del contratto collettivo che prefigurano un tale obbligo. Deve escludersi, altresì, l'applicabilità in via analogica delle norme sui riposi domenicali.

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