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Legittimo licenziare il lavoratore parzialmente abile al lavoro se non è possibile ricollocarlo

La Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del licenziamento operato da una casa di cura nei confronti di un fisioterapista che, a seguito di una visita medica, è stato dichiarato solo parzialmente abile allo svolgimento della mansione, stante il fatto che nell'azienda non erano presenti posizioni da ricoprire che non prevedessero la movimentazione di pesi e pazienti.Nella Sentenza n. 2008 del 26 gennaio 2017, i giudici della Corte Suprema hanno riconosciuto la correttezza dell'operato del datore di lavoro che, constatata la mancanza di posizioni in azienda che consentissero al lavoratore di esprimere la propria professionalità senza movimentazione di pesi e compimento di sforzi fisici, e di fronte al rifiuto del lavoratore ad essere ricollocato in mansioni inferiori, non ha potuto altro che comminare il licenziamento.

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