No alla ricostituzione del rapporto di lavoro per revoca del recesso
In materia di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito che la revoca del recesso da parte del datore non ha di per sé l'effetto di ricostituire il rapporto lavorativo, essendo necessaria una manifestazione di volontà (anche tacita) del lavoratore. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 1909 del 25 gennaio 2017, ha precisato che ai fini della revoca del provvedimento espulsivo e della ricostituzione del rapporto non è sufficiente l'invito alla ripresa del servizio rivolto dal datore, ma occorre un accordo che presuppone corrispondenza tra proposta ed accettazione.